(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 24 suppl. del 15 febbraio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Al 3 comma dell'art. 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e' aggiunto il seguente capoverso: "Per gli interventi edilizi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione) approvati alla data del 6 giugno 1990 e ricadenti nelle fasce contermini alle zone boscate o coperte da macchia mediterranea, la distanza dal limite del bosco da osservare nella edificazione e' quella prevista dagli stessi strumenti urbanistici, a condizione che tali interventi non contrastino con le esigenze di tutela in relazione ai valori paesaggistici delle aree interessate". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 5 febbraio 1993 COPERTINO